GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 8/10/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 8/10/2023
RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - LITTLE CLUB JAMES
Il G.S.
• Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
• Atteso che, nello stesso, il ddg riporta, oltre alle decisioni disciplinari adottate ed altri fatti accaduti a carico dei sostenitori locali che "l'OA, designato per la gara, si doveva recare nello spogliatoio riservato alla terna per il colloquio post-gara scortato dai Carabinieri, che mi riferiva aver dovuto chiamare a seguito di un parapiglia creatosi pochi minuti prima del termine della gara in cui veniva aggredito"; 23/21
• Considerato che il predetto O.A. faceva pervenire a Questo G.S. una memoria che, di seguito si riporta integralmente: "Il sott.to ....omissis.... appartenente alla sezione di Genova e Organo Tecnico presso il CRA-Liguria dichiaro quanto segue: Venivo designato come Organo Tecnico nella gara RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - LITTLE CLUB JAMES n.148 di PROMOZIONE girone B del Comitato/Delegazione LND LIGURIA, giornata 5 and. del 08-10-2023 la partita disputata presso il campo sportivo Macera sito in Via della liberta’ 87 nel comune di Rapallo (GE). Al 4’ minuto dei 6’ di recupero del 2 tempo dalla tribuna mi dirigevo verso la zona spogliatoi, vista e percepita situazione di pericolo per la terna, il cancello che delimita la zona pubblico e ingresso tunnel spogliatoi era regolarmente aperto, e nessuna presenza di addetto-custode della società locale. Entravo per fornire supporto e protezione nei confronti dei componenti della terna in quanto l’intenzione dei presenti era chiaramente quella di aspettarli per vendicarsi dell’operato arbitrale in campo. Ho controllato com’era la situazione per vedere come si presentava, a quel punto una persona sbatteva violentemente la porta chiudendola, bussavo e aprivo lentamente la porta, mi trovavo davanti alcuni calciatori sostituiti espulsi e alcuni dirigenti della squadra locale per un totale di 5/6 persone, oltre un calciatore della squadra ospite che assisteva all’episodio. Uno degli stessi mi chiedeva di identificarmi, mi qualificavo come Osservatore Arbitrale e un calciatore locale mi diceva di essere un Carabiniere e mi intimava di uscire, avendo lui il potere di mandarmi via. A quel punto venivo insultato e aggredito verbalmente e poi fisicamente.
I soggetti menzionati, appartenenti alla società Rapallo, mi accerchiavano e spingevano verso la porta d’uscita, a quel punto subivo un violento colpo alla schiena che mi provocava un forte dolore. Non riuscivo a identificare chiaramente chi mi colpiva. Uscito subito dopo chiamavo il 112 e chiedevo di mandare una pattuglia dei Carabinieri, essendo stato vittima di violenza fisica da persone della società locale (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE). Le autorità arrivate al campo mi chiedevano se sono stato io a chiamare e mi sono qualificato per il lavoro che svolgo per AIA in qualità di dirigente e osservatore arbitrale, prendono i miei dati e successivamente mi accompagnavano/scortavano nello spogliatoio della terna per effettuare il colloquio della prestazione arbitrale. All’uscita erano ancora presenti i Carabinieri e mi hanno accompagnato verso l’uscita a prendere il veicolo posteggiato fuori. Al ritorno verso casa accusavo ancora dei dolori alla schiena e mi sono recato al PS San Martino di Genova per accertamenti. Allego referto PS" ;
• Visto il referto medico del P.S. del nosocomio, in cui, alla valutazione medica si legge: "algie alla colonna dorso-lombare a seguito di trauma contusivo da aggressione mentre si trovava a una partita di calcio in qualità di osservatore arbitrale. Nega traumi e algie in altre sedi. Clinicamente presenza di ecchimosi multiple in regione paravertebrale colonna dorsale, dolorabilità diffusa alla palpazione, non irradiazione agli aa.ii. Si richiede controllo RX", venendo, poi dimesso con un prognosi di 5 gg. salvo complicazioni;
• Considerato che il ddg - il cui solo referto, unitamente a quelli degli altri ufficiali di gara o del Commissario di Campo, ai sensi dell'art. 62, comma 1 condotta gravemente sleale, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione delle gare - riporta l'accaduto de relato e sommariamente sul proprio referto;
• Considerato, altresì, che, nell'occasione, il predetto O.A., non ricopriva anche la funzione di Commissario di Campo;
• Atteso che, dalla sia pur dettagliata ricostruzione del citato O.A., risulta, comunque ed a prescindere, impossibile a Questo G.S., individuare alcuno dei partecipanti ai fatti denunciati, men che meno individuare fra essi tesserati, eventualmente coinvolti;
• Ritenuto, comunque, ad avviso di Questo G.S., valutare l'opportunità e la necessità di effettuare le indagini del caso da parte della Procura Federale, considerata la gravità dei fatti esposti;
DISPONE
• Di deliberare esclusivamente sui fatti riportati a referto di gara e di non assumere alcuna decisione circa l'episodio di cui trattasi, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni del caso e per l'eventuale espletamento delle indagini ritenute necessarie.
Firmato Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci